A questo proposito è da rilevare che la minaccia deve essere tale da coartare la volontà della vittima verso scelte in qualche modo obbligate: quest’ultima deve trovarsi a preferire l’accoglimento delle pretese dell’estorsore piuttosto che la realizzazione del male da lui prospettato, a nulla rilevando che il soggetto passivo in effetti non sia intimidito dalle minacce.
In questo senso appare quanto mai sottile il confine tra il reato di estorsione e quello di minaccia, infatti la connotazione di quest’ultimo delitto è pressoché simile all’elemento costitutivo del primo. Anche nella minaccia si ha una limitazione della libertà personale (nella specie: della libertà psichica) tramite la prospettazione di un pericolo ed è sufficiente l’attitudine della condotta ad intimorire il soggetto passivo, senza bisogno che lo stato d’intimidazione si verifichi concretamente.
Tuttavia nella fattispecie di cui all’art. 629 c.p. è presente un quid pluris che si aggiunge ala minaccia e assume i connotati di un dolo specifico: “procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con l’altrui danno”. L’intenzionalità riassunta in queste parole bel caratterizza l’estorsione rispetto ad altri reati tra cui quelli di minaccia, violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Ai fini della consumazione del delitto è quindi necessario il conseguimento del profitto (che assume i caratteri dell’ingiustizia, ovvero deve essere contrario alle norme imperative dell’ordinamento) che si realizza in coincidenza con l’altrui danno.

3 commenti:
non ho capito :)
senti ti do uno spunto: legge e criminalità..."Вор в законе" (Vory V Zakone)
è naturale! era scritto in dirittese... era più che altro per adepti. però per la tua gioia scrivo anche altro... quelli di storia sono più gustosi dai profani che aspettano solo uno spunto per approfondire...
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