lunedì 23 giugno 2008

ESTORSIONE E MINACCE

Dal momento che la mia occupazione principale è il diritto, come non spendere due righe su qualche argomento piccante tratto dalle mie esperienze nel mondo giuridico?
In particolare oggi mi immergerò (la metafora s'intona col tenore del blog) nell'oscuro quanto affascinante mondo del diritto penale, decisamente il mio ramo preferito dell'ordinamento!!
Affronteremo il discorso della difficile distinzione tra minacce e tentata estorsione, distinzione di non poco conto perchè, lasciando da parte le elucubrazioni sostanziali sulle fattispecie, dal p.d.v. molto più pratico della pena lo scarto sanzionatorio tra l'una e l'altra fattispecie non è da poco (per le minacce semplici poi non è prevista neanche la reclusione). Ma mettiamoci piuttosto al lavoro...
Il reato di estorsione assolve alla funzione di una duplice tutela di interessi pubblici:l’inviolabilità del patrimonio e la libertà personale. L’offesa a questi beni giuridici si realizza, in questa fattispecie criminosa, nel conseguimento di un ingiusto profitto (e di un contemporaneo danno alla vittima) e nell’utilizzare, quale mezzo di offesa, la minaccia.
A questo proposito è da rilevare che la minaccia deve essere tale da coartare la volontà della vittima verso scelte in qualche modo obbligate: quest’ultima deve trovarsi a preferire l’accoglimento delle pretese dell’estorsore piuttosto che la realizzazione del male da lui prospettato, a nulla rilevando che il soggetto passivo in effetti non sia intimidito dalle minacce.
In questo senso appare quanto mai sottile il confine tra il reato di estorsione e quello di minaccia, infatti la connotazione di quest’ultimo delitto è pressoché simile all’elemento costitutivo del primo. Anche nella minaccia si ha una limitazione della libertà personale (nella specie: della libertà psichica) tramite la prospettazione di un pericolo ed è sufficiente l’attitudine della condotta ad intimorire il soggetto passivo, senza bisogno che lo stato d’intimidazione si verifichi concretamente.
Tuttavia nella fattispecie di cui all’art. 629 c.p. è presente un quid pluris che si aggiunge ala minaccia e assume i connotati di un dolo specifico: “procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con l’altrui danno”. L’intenzionalità riassunta in queste parole bel caratterizza l’estorsione rispetto ad altri reati tra cui quelli di minaccia, violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Ai fini della consumazione del delitto è quindi necessario il conseguimento del profitto (che assume i caratteri dell’ingiustizia, ovvero deve essere contrario alle norme imperative dell’ordinamento) che si realizza in coincidenza con l’altrui danno.

3 commenti:

Freki ha detto...

non ho capito :)

Freki ha detto...

senti ti do uno spunto: legge e criminalità..."Вор в законе" (Vory V Zakone)

Carlo Sini ha detto...

è naturale! era scritto in dirittese... era più che altro per adepti. però per la tua gioia scrivo anche altro... quelli di storia sono più gustosi dai profani che aspettano solo uno spunto per approfondire...